Statuto

STATUTO DEL COMITATO GENITORI ISTITUTO “DON MILANI” Locate di Triulzi

PARTE PRIMA: Costituzione – Composizione e Scopi

Art. 1 – COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE, PARTECIPAZIONE

Il comitato genitori viene costituito ai sensi dell’art. 15.2 del D.L. 297 del 16 Aprile 1994. Il comitato genitori è espresso dai rappresentanti eletti in tutte le classi del circolo didattico ai sensi dell’art. 45 del DPR 31/5/74 n. 416.

Il comitato genitori è l’organo che consente la partecipazione dei genitori alla vita della scuola. Possono derire al comitato genitori tutti i genitori o coloro che legalmente o, di fatto, ne facciano le veci, e chiunque sia interessato a fornire un contributo, previa accettazione del presente Statuto e mediante sua sottoscrizione; avranno diritto di voto soltanto i genitori di alunni iscritti all'Istituto

Don Milani. Il comitato genitori, costituito per un efficiente collegamento tra le famiglie e la scuola, non persegue fini di lucro, ha una struttura democratica ed è un organo indipendente da ogni organizzazione partitica o movimento politico e confessionale.

Agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana ed è basato sulla solidarietà e sulla partecipazione, perseguendo finalità di carattere sociale, civile e culturale.

Tutte le cariche associative sono pertanto gratuite e gratuite sono le prestazioni degli associati. Le assemblee del comitato genitori sono aperte a tutti i genitori, al Preside, al personale docente e non docente, alle autorità comunali e agli esperti.

Art. 2 – SCOPI

Il comitato nasce per informare, aggregare e rappresentare i genitori nei confronti degli organismi scolastici, dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni Pubbliche. Propone agli stessi iniziative e pareri inerenti la scuola, i genitori, i ragazzi e la loro  crescita.

Esso si prefigge di: favorire la più ampia collaborazione tra scuola e famiglia nel rispetto reciproco del ruolo di ciascun componente; suggerire e/o promuovere corsi, incontri, conferenze, dibattiti e ogni altra iniziativa che sia di aiuto ai genitori per migliorare lo sviluppo della personalità dei loro figli, e alla scuola in un’ottica di complementarietà nel percorso di crescita degli alunni, sottoponendo od organizzando in partnership agli organismi scolastici, all’Amministrazione Comunale e alle Istituzioni Pubbliche le proposte stesse; fornire aiuto ai genitori eletti negli Organi Collegiali della scuola, perché si sentano sostenuti ed incoraggiati nell’assolvimento dei propri compiti; collaborare con il Dirigente Scolastico e con i docenti, attivando la partecipazione dei genitori alle iniziative promosse dalla scuola.

PARTE SECONDA: Coordinamento - Funzionamento

Art. 3 – ORGANI DEL COMITATO E LORO COMPITI

Il comitato genitori elegge:

il Presidente;

il Vicepresidente;

il Segretario;

Il Presidente ha il compito di convocare le riunioni del comitato genitori, di presiederle, di assicurarne il regolare funzionamento e di rappresentare il comitato presso gli altri organismi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente e lo coadiuva nello svolgimento del suo carico.

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale del riunioni del comitato e di Tesoriere (vedi art. 7 sul finanziamento).

Tutte le cariche del comitato sono incompatibili con la funzione di Presidente del Consiglio d'Istituto.

Art. 4 – RINNOVO DEGLI ORGANI DEL COMITATO

Gli organi del comitato genitori vengono rinnovati ogni due anni scolastici, entro la fine di ottobre. Le adesioni si ritengono confermate salvo revoca esplicita, consegnata scritta o dichiarata verbalmente durante l’assemblea del comitato, o per decadenza dei requisiti.

Gli organi del comitato possono essere revocati su mozione di sfiducia votata per alzata di mano dall’assemblea del comitato, convocata appositamente, a maggioranza dei presenti. In tal caso il comitato provvederà immediatamente all’elezione dei nuovi organi.

Art. 5 – L’ASSEMBLEA DEL COMITATO GENITORI

Le riunioni del comitato genitori si tengono presso i locali richiesti e messi a disposizione di volta in volta dall’Amministrazione Comunale o presso i locali della scuola, previa autorizzazione con richiesta scritta, con un preavviso di almeno cinque giorni, indirizzata al Dirigente Scolastico e contenente l’ordine del giorno.

La convocazione viene inoltrata a tutti i genitori mediante affissione nelle bacheche del comitato genitori poste nelle scuole.

L’assemblea dei genitori si riunisce ordinariamente almeno due volte l’anno (indicativamente una entro il mese di ottobre per il rinnovo delle cariche e una entro la fine dell’anno scolastico) e, straordinariamente, ogni volta che sia convocata dal Presidente, in proprio o su richiesta di almeno 5 genitori, o su decisione dello stesso comitato che, a fine seduta, si autoconvoca a data successiva

Le assemblee del comitato sono aperte a tutte le componenti della scuola (art. 1) ai rappresentanti dell’Ente Locale e a chiunque venga invitato a parteciparvi dal comitato stesso, tramite i propri rappresentanti. Chiunque vi partecipi a tali titoli ha diritto di parola ma non di voto.

Il diritto di voto è riservato a chi abbia aderito al comitato genitori mediante sottoscrizione dello Statuto(art. 1) e che abbia figli iscritti all'Istituto Don Milani.

L’assemblea del comitato genitori si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti, purché siano rispettate le norme di convocazione. Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In assemblea non si possono trattare casi personali se non a livello di segnalazione e comunque su argomenti che hanno un riflesso più generale sulla comunità scolastica.

Il verbale, firmato dal Presidente o Vicepresidente e dal Segretario viene affisso in bacheca del comitato genitori di ciascuna scuola e messo a disposizione di chi ne faccia richiesta.

Copia del verbale dei lavori verrà consegnata alla Direzione scolastica.

Art. 6 – GRUPPI DI LAVORO

Il comitato genitori può nominare fra i suoi membri uno o più gruppi di lavoro e/o studio che approfondiscono temi specifici, presentano proposte all’assemblea del comitato per l’approvazione, e portano avanti le iniziative del comitato.

Qualsiasi membro del comitato può far parte dei gruppi di lavoro.

Le riunioni dei gruppi di lavoro devono essere aperte a tutti i membri del comitato.

Art. 7 – FINANZIAMENTO DEL COMITATO

Le entrate del comitato sono costituite:

da libere quote di autofinanziamento dei genitori dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo.
Il bilancio di tali entrate è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta e, in ogni modo, reso pubblico nelle bacheche alla fine dell’anno scolastico.

Art. 8 – INFORMAZIONE

Il presente Statuto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto, alla Direzione Scolastica e protocollato presso l’Amministrazione Comunale. Lo Statuto viene esposto nelle bacheche del comitato genitori.

Art. 9 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente statuto potrà essere successivamente modificato dai tre quarti degli aventi diritto di voto presenti all'assemblea genitori, convocata con specifico Ordine del Giorno.

Art. 10 – SCIOGLIMENTO DEL COMITATO GENITORI

In caso di scioglimento del comitato genitori eventuali rimanenze di cassa varranno per l’acquisto di materiale per migliorare lo svolgimento delle attività didattiche.